Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify defense delay and procedural mismatch.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giommaroni Moris inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground invalid because the defense's legitimate impediment was not promptly communicated to the judge, and the second ground was irrelevant as the case proceeded under ordinary trial rather than a plea bargain. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to cover the legal expenses and a sum for the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 610, 611 c.p.p.: When an appeal is declared inadmissible for any reason, the appellant shall be condemned to pay procedural costs and fines, except in specific ordinary trial scenarios where the opposing party's memorandum is deemed superfluous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOMMARONI MORIS nato a SPOLETO il 25/09/1988 avverso la sentenza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non risulta in alcun modo che l'invocato legittimo impedimento del difensore fosse stato prontamente comunicato al giudice procedente; ritenuto che il secondo motivo è del tutto eccentrico rispetto al procedimento che non si è definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ma con rito ordinario; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso di Giommaroni Moris consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Infine va ricordato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell'imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione (Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo;
Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammend