Italian Court dismisses appeal as generic due to lower court's valid sentencing reasoning on recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the application of a monetary penalty under Article 20-bis of the Penal Code, but the lower court provided a comprehensive justification regarding the risk of recidivism based on multiple prior convictions. The supreme court rejected this challenge, ruling that the lower court's assessment of ennendabilità and recidivism prospects was logically sound and not subject to re-evaluation on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on sentencing and the applicability of alternative penalties is logically sound and not affected by evident defects, thereby precluding a distinct re-evaluation in the appellate review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI DAVIDE nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 23/11/1993 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i! motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Ancona che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di ennendabilità del condannato attraverso detta pena sostitutiva per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai plurimi precedenti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 10 gen