Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5117/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and lack of new grounds regarding necessity and habitual offender status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and the absence of new grounds. The appellant raised issues regarding the lack of necessity justification and the habitual offender declaration, which the lower court had already thoroughly addressed. The court ruled that re-litigating these fully motivated points without a fresh factual comparison violates the principle of non-reviewability of merit judgments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already fully motivated by the lower court without presenting new facts or legal grounds, as the court of merit's evaluation is non-reviewable.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal habitual offender status state of necessity non-reviewability of merit procedural inadmissibility delitto contro l'ambiente rischio ecologico inquinamento accidentale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3 c.p.p.
260608); ritenuto che il motivo sulla dichiarazione di delinquente abituale non è stato dedotto nell'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile ex art. 606, comma 3 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.
Art. 616 c.p.p.
606, comma 3 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente Spinelli Sandra al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 606, comma 3 c.p
260608); ritenuto che il motivo sulla dichiarazione di delinquente abituale non è stato dedotto nell'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile ex art. 606, comma 3 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.
art. 616 c.p
606, comma 3 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SANDRA nato a PESCARA il 17/08/1978 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, nonché sulle ragioni del diniego della causa di non punibilità della tenuità del fatto, in ragione dei precedenti anche specifici; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che il motivo sulla dichiarazione di delinquente abituale non è stato dedotto nell'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile ex art. 606, comma 3 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente Spinelli Sandra al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amm