Ordinanza — n. 5111/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI MICHELE nato a SENIGALLIA il 19/10/1985 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 30599/2024 Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi, atteso che la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, sia con riferimento agli elementi costitutivi del reato di resistenza e del reato di lesioni, e sia con riguardo all'insussistenza dei presupposti delle cause di giustificazione e di improcedibilità invocate dal ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 5111/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI MICHELE nato a SENIGALLIA il 19/10/1985 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 30599/2024 Ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità di tutti i motivi, atteso che la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, sia con riferimento agli elementi costitutivi del reato di resistenza e del reato di lesioni, e sia con riguardo all'insussistenza dei presupposti delle cause di giustificazione e di improcedibilità invocate dal ricorrente.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il 17‘e idente