Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of generic charges and prior merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicola De Luca inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a suspended sentence, arguing against liability for Article 385 offenses and requesting revocation of the suspension. The court rejected these claims as they were either generic, unfounded, or already thoroughly examined and dismissed by the lower court with sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when they rely on generic charges or issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA NICOLA nato a LENTINI il 15/03/1983 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; '‘N NN,N. R.G. 30563-2024 RIC. DE LUCA NICOLA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla ritenura responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato che entrambi i motivi relativi alla revoca della concessione della sospensione condizionale della pena risultano essere stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, valorizzando la gravità delle condotte illecite tenuta dal ricorrente e i numerosi e diversi precedenti penali idonei a denotare la manifesta insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni impostegli (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il