Italian Court dismisses appeals as generic, citing exclusive merit judge competence and adequate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Criscenti and Fiorentino inadmissible due to the generic nature of their grounds. The court held that arguments regarding factual reconstruction and evidence evaluation fall exclusively within the competence of the trial judge, who provided adequate reasoning on agent credibility. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.; The Court of Cassazione holds that appeals lacking specific grounds challenging the factual assessment or evidence evaluation are inadmissible as generic, as such matters remain within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISCENTI VITO PAOLO nato a ERICE il 21/02/1996 FIORENTINO PIERO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/04/1992 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi di Criscenti Vito e Fiorentino Pievro sono inammissibili per genericità dei motivi, quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. perché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, quanto ai residui motivi, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e procedibilità querela per il reato di lesioni, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, che la Corte di appello di Messina ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo per il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici ufficiali per la stretta correlazione con il reato di resistenza e che la genericità delle doglianze, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 re estensore I