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Ordinanza — n. 5105/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lack of specific factual or legal arguments against lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Valerio Storniolo's appeal inadmissible for failing to provide specific grounds challenging the Court of Appeal's ruling. Storniolo argued for generic mitigating circumstances, but the court found his submission merely evocative without precise factual or legal assertions. Consequently, the appeal was rejected, and Storniolo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity when it lacks a precise exposition of the reasons in fact or law to be verified, merely evoking alleged vices without specific criticism.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible grounds lack of specific arguments mitigating circumstances Court of Cassation procedural defect court costs esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORNIOLO FILIPPO VALERIO nato a CATANIA il 01/05/1994 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Storniolo Filippo Valerio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato avendo la Corte di appello valorizzato i precedenti penali ed il sostanziale disinteresse per il processo penale; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il