Ordinanza — n. 5104/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ISABELLA nato a MERANO il 12/04/1968 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Salerno Isabella; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in merito alla tardività della querela e alla responsabilità in ordine ai delitti di truffa ed infedele patrocinio risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3) che ha dato conto delle ragioni della tempestività della querela e delle risultanze che facevano ritenere responsabile dei delitti contestati, ciò corroborato dall'esame della persona offesa e dalla documentazione allegata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5104/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3) che ha dato conto delle ragioni della tempestività della querela e delle risultanze che facevano ritenere responsabile dei delitti contestati, ciò corroborato dall'esame della persona offesa e dalla documentazione allegata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ISABELLA nato a MERANO il 12/04/1968 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Salerno Isabella; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in merito alla tardività della querela e alla responsabilità in ordine ai delitti di truffa ed infedele patrocinio risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3) che ha dato conto delle ragioni della tempestività della querela e delle risultanze che facevano ritenere responsabile dei delitti contestati, ciò corroborato dall'esame della persona offesa e dalla documentazione allegata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01