Ordinanza — n. 5103/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINO RAFFAELE nato a MATERA il 09/07/1978 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Potenza che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le finalità intimidatorie della condotta tenuta dall'imputato per ostacolare l'attività ispettiva degli agenti, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto aspecifico, non evidenziando gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, ma adducendo un vizio di motivazione apparente del tutto inconsistente in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (in merito ai reati contravvenzionali); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 5103/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINO RAFFAELE nato a MATERA il 09/07/1978 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Potenza che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le finalità intimidatorie della condotta tenuta dall'imputato per ostacolare l'attività ispettiva degli agenti, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto aspecifico, non evidenziando gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, ma adducendo un vizio di motivazione apparente del tutto inconsistente in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (in merito ai reati contravvenzionali); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 A Il Consigliere estensore Il esi