Ordinanza — n. 5102/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASIERO NICOLA nato a MATERA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 30458-2024 RIC. CASIERO NICOLA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e all'art.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5102/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 30458-2024 RIC. CASIERO NICOLA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e all'art.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASIERO NICOLA nato a MATERA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 30458-2024 RIC. CASIERO NICOLA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e all'art.
41. n. 110 del 1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato che in merito al primo motivo, inerente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando essenzialmente la gravità del fatto anche a causa delle modalità di tempo e di luogo dello stesso nonché ai plurimi precedenti penali e giudiziari risultanti a carico (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla responsabilità di cui all'art. 4 della I. n. 110 del 1975, non è consentito in sede di legittimità in quanto adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando le risultanze processuali e le dichiarazioni testimoniali (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata ma anche sentenza di primo grado sul punto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci