Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5102/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5102/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5102/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASIERO NICOLA nato a MATERA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 30458-2024 RIC. CASIERO NICOLA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e all'art.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5102/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 30458-2024 RIC. CASIERO NICOLA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e all'art.

Parole chiave

Generato dall'IA
oggetto pericoloso risarcimento per atto illecito abuso di materiali porto abusivo di armi pena accessoria lavoro usurante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
CASIERO NICOLA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato che in merito al primo motivo, inerente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASIERO NICOLA nato a MATERA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 30458-2024 RIC. CASIERO NICOLA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e all'art.

41. n. 110 del 1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato che in merito al primo motivo, inerente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando essenzialmente la gravità del fatto anche a causa delle modalità di tempo e di luogo dello stesso nonché ai plurimi precedenti penali e giudiziari risultanti a carico (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla responsabilità di cui all'art. 4 della I. n. 110 del 1975, non è consentito in sede di legittimità in quanto adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando le risultanze processuali e le dichiarazioni testimoniali (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata ma anche sentenza di primo grado sul punto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci