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Ordinanza — n. 5099/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being inadmissible as it reproduces already refuted issues regarding accomplice liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5099/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Renzo Baldetti inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding that he accepted the risk of injury by his accomplice to facilitate his own escape. The court ruled that this issue was already adequately refuted by the Court of Appeal with correct factual and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces an issue already adequately refuted by the appellate court with correct reasoning on facts and law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproductive appeal accomplice liability risk acceptance Court of Cassazione delitto di fuga risarcimento dei danni da incidente stradale pericolo di fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDETTI RENZO nato a ROMA il 21/07/1991 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Baldetti Renzo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al concorso di persone nel delitto di lesioni materialmente posto in essere dal coimputato .è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello con corretti riferimento in fatto e diritto là dove ha evidenziato come, alla luce della ricostruzione degli eventi, il ricorrente avesse accettato il rischio che il complice provocasse lesioni ai danni del pubblico ufficiale onde agevolare la fuga dal medesimo ricorrente ingaggiata (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0