Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not fall within statutory admissible categories.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Abderazak Buofidi inadmissible de plano. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these grounds fall outside the specific categories permitted for review after the 2017 procedural reforms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.; Appeals against sentencing orders are strictly limited to grounds regarding the expression of the accused's will, legal qualification of facts, correlation between request and judgment, or illegality of the penalty, excluding general arguments for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDERAZAK BUOFIDI nato il 05/03/1991 avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA-kiato avviso udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Abderazak Buofidi impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 337 e 339 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta omessa sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso