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Ordinanza — n. 5097/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity, rejecting vague criticism of sentencing without specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5097/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding the punitive treatment. The appellant criticized the sentence's congruity and continuation increase without providing specific factual or legal grounds for verification. The court ruled that such evocative complaints fail to meet the threshold for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; An appeal is inadmissible for genericity when it merely evokes a defect without containing a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified.

Parole chiave

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genericity of grounds inadmissibility of appeal lack of specific criticism sentencing congruity procedural dismissal adeguamento della pena riesame dell'entità pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGHATEH MUSA CUI 05MUEBQ nato il 24/12/1994 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Singhateh Musa OSSERVA Ritenuto che il ricorso, quanto a dedotta carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico, in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato tenuto conto che la Corte di appello ha dato conto delle ragioni della ritenuta congruità della pena individuata appena al di sopra dal minimo edittale e del minimale aumento per la continuazione, apprezzamenti fondati sulla presenza di precedenti specifici a carico del ricorrente; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il