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Ordinanza — n. 5095/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic recidivism arguments were already adequately refuted by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Stefano Sebastiano Mario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding recidivism to be generic and repetitive, having already been sufficiently refuted by the Court of Appeal of Catania. Consequently, the decision upholds the lower court's finding that the defendant's prior criminal history and recent convictions justify the increased penalty under Article 99 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal challenging recidivism is inadmissible when the alleged defects are generic and the lower court has already adequately refuted the arguments based on established prior convictions and temporal proximity.

Parole chiave

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recidivism inadmissible appeal generic arguments Article 99 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SEBASTIANO MARIO nato a CATANIA il 08/09/1989 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Stefano Sebastiano Mario; OSSERVA Rilevato che i dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha stimato sussistenti i presupposti ai fini della contestata recidiva alla luce dei plurimi precedenti penali e temporalmente prossime condanne anche in ordine al delitto di evasione contestato, elementi dimostrativi dell'apprezzata insensibilità all'emenda tale da palesare una incrementato disvalore penale del fatto idoneo a giustificare l'aumento di pena ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/