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Ordinanza — n. 5094/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for recidivism and generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Inserra Simone inadmissible, upholding the lower court's decision on both the denial of generic mitigating circumstances and the application of recidivism. The appellant argued against the conviction, but the court found the appellate court's reasoning sufficient given the repeated legal violations and multiple recent criminal precedents. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the appellate court has adequately motivated its decision regarding the denial of mitigating circumstances and the application of recidivism based on repeated legal violations and prior criminal history.

Parole chiave

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recidivism application generic mitigating circumstances appeal inadmissibility procedural costs award Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSERRA SIMONE nato a CATANIA il 08/11/1986 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Catania ha adeguatamente motivato, condividendo il giudizio di primo grado, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia l'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso proposto da Inserra Simone dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il 4sidente