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Ordinanza — n. 5093/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specific legal or factual grounds supporting the criticism of the lower court's reasoning. The appellant, Barbzi Ayoub, merely asserted a defect in motivation without detailing the precise reasons requiring verification, violating procedural requirements for admissibility. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the precise legal or factual reasons necessitating judicial review.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility lack of specific reasoning procedural defect appeal assertive criticism rejection court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBZI AYOUB nato il 01/01/2002 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; jLì R.G. 30297/24 Barbzi Ayoub OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura in termini meramente assertivi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il