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Ordinanza — n. 5092/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5092/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Alessio Mannino inadmissible because it challenged the lower court's fact-finding and evidence evaluation. The appellate court had correctly assessed witness testimonies as unreliable based on a coherent reconstruction of fraud and theft simulation. The Supreme Court ruled that such matters fall exclusively within the trial judge's competence and cannot be re-evaluated in a third instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 610, 611 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court cannot challenge the reconstruction of facts or the evaluation of evidence, as these remain the exclusive competence of the trial judge.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Fact Finding Competence Evidence Evaluation Third Instance Limit perseguimento penale per truffa contraffazione di merci falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo
Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139
Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO ALESSIO nato a PATERNO' il 05/02/1991 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Mannino introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili de! giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti essendo evidente che le deposizioni testimoniali di alcuni soltanto degli acquirenti sono state valutate inattendibili sulla base del meccanismo fraudolento ricostruito in modo coerente alle altre risultanze probatorie logicamente valorizzate come prova delle truffe e della simulazione del reato di furto; ritenuto che le censure riproposte nella memoria depositata in data 13 dicembre 2024 sollecitano nella sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, il cui giudizio non può trasformarsi in un terzo grado di merito; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Infine va ricordato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell'imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione (Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo;

Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 Il Consigliere estensore I