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Ordinanza — n. 5090/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity of grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a lack of motivation in the lower court's decision but failed to provide specific factual or legal reasons for review. Consequently, the court ruled that the appeal was merely evocative and did not meet the threshold for substantive examination.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a precise exposition of the facts or legal reasons requiring verification.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility lack of specific arguments cassation procedural requirements evocative appeal rejection procedural dismissal Italy motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSENFELT SAMUEL nato a BASSANO DEL GRAPPA il 22/04/1975 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rosenfelt Sannuel OSSERVA Ritenuto che il ricorso, quanto a dedotta carenza di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0