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Ordinanza — n. 5088/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity of grounds lacking specific factual or legal criticism under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5088/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Laqdime Ismail inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant alleged a lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific factual or legal grounds for review. Consequently, the court ruled that the appeal was merely evocative and did not meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity when it lacks a precise exposition of the reasons in fact or law to be verified, being merely evocative of the alleged defect.

Parole chiave

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genericity of grounds lack of motivation procedural admissibility Code of Criminal Procedure specific factual criticism esame della domanda d'asilo procedura di ricusazione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAQDIME ISMAIL nato il 15/07/1993 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Laqdime Ismail OSSERVA Ritenuto che il ricorso, quanto a dedotta carenza di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0