Cassation court dismisses appeal for genericity of grounds lacking specific factual or legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Apostoli Loris inadmissible due to the generic nature of his arguments. Although the appellant alleged violations of law, lack of reasoning, and illogical sentencing, the court found these claims merely evocative without specific factual or legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.d.p.; The appeal is inadmissible for genericity when the grounds lack a precise exposition of the reasons in fact or law to be verified, rendering them devoid of effective criticism against the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOSTOLI LORIS nato a RONCO ALL'ADIGE il 10/04/1956 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Apostoli Loris OSSERVA Ritenuto che il ricorso, quanto a dedotta violazione di legge, carenza di motivazione ex art. 129 c d. proc. pen., illogicità della motivazione quanto.a trattamento sanzionatorio ed erronea qualificazione del fatto è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/