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Ordinanza — n. 5086/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity of grounds regarding Article 340 criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Matteo Olivieri's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments. He alleged violations regarding criminal liability under Article 340 of the Penal Code, but the court found his grounds merely evocative without specific factual or legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and Olivieri was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 340 cod. pen.; The appeal is inadmissible for genericity when grounds lack precise factual or legal exposition for verification.

Parole chiave

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genericity of grounds Article 340 penal code inadmissible appeal criminal liability Cassation procedure impugnazione della cancellazione motivi di cassazione soppressione delle rendite di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 340 cod. pen.
art. 340 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI MATTEO nato a PADOVA il 27/07/1992 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Ue) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Olivieri Matteo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 340 cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/