Cassation court dismisses appeal on conditional sentence suspension, ruling merit review not required for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hdidar Khalil inadmissible regarding the refusal of a conditional sentence suspension. The lower court had already rejected the request based on the applicant's repeated criminal behavior and poor prognosis, which the Cassation court deemed non-reviewable on merits. Consequently, the court held that the appeal was merely a repetition of an adequately refuted issue and ordered the applicant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 166 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the substantive assessment of the prognosis for recidivism made by the court of first instance when granting or denying a conditional sentence suspension, rendering such appeals inadmissible if the issue was already adequately refuted at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HDIDAR KHALIL nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hdidar Khalil; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di analoga questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello con pertinente riferimento ai precedenti penali ed alla volontà di contrapposizione posta in essere in forma reiterata che ha fatto ritenere, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, negativa la prognosi di reiterazione di reati; che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0