Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5082/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5082/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Armando; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza che, in ragione della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva (oggetto di gravame), la pena determinata in termini mininnali da parte del Tribunale deve ritenersi congrua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5082/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Armando; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza che, in ragione della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva (oggetto di gravame), la pena determinata in termini mininnali da parte del Tribunale deve ritenersi congrua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale motivi di cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Armando; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza che, in ragione della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva (oggetto di gravame), la pena determinata in termini mininnali da parte del Tribunale deve ritenersi congrua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/