Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical motivation regarding non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Regina Martello inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing a lack of motivation regarding the 'cause of non-punishment' under Article 131-bis. The court rejected this claim, finding the appellate court's reasoning based on habitual conduct was logical, coherent, and sufficient to justify the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal alleging a defect in motivation concerning the cause of non-punishment is inadmissible if the appellate court's reasoning is logical, coherent, and sufficiently precise to establish the conviction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLO REGINA nato a BOIANO il 31/03/1967 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 30138/24 MARTELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il morivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa il mancato 'riconoscimento de/la Causa di non punibilità . di cui all'art. 131-bis cod. pen., è preciso in sede di legittimità alla luce della motivazione logica, coerente e puntuale effettuata dalla Corte di appello attraverso il riferimento all'abitualità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata e casellario giudiziale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/