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Ordinanza — n. 5080/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical motivation regarding non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5080/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Regina Martello inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing a lack of motivation regarding the 'cause of non-punishment' under Article 131-bis. The court rejected this claim, finding the appellate court's reasoning based on habitual conduct was logical, coherent, and sufficient to justify the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal alleging a defect in motivation concerning the cause of non-punishment is inadmissible if the appellate court's reasoning is logical, coherent, and sufficiently precise to establish the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility cause of non-punishment defect in motivation habitual conduct conviction Court of Cassazione motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
30138/24 MARTELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il morivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa il mancato 'riconoscimento de/la Causa di non punibilità .
Art. 131-bis cod. pen.
di cui all'art. 131-bis cod. pen., è preciso in sede di legittimità alla luce della motivazione logica, coerente e puntuale effettuata dalla Corte di appello attraverso il riferimento all'abitualità (cfr.
art. 385 cod. pen
30138/24 MARTELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il morivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa il mancato 'riconoscimento de/la Causa di non punibilità .
art. 131-bis cod. pen
di cui all'art. 131-bis cod. pen., è preciso in sede di legittimità alla luce della motivazione logica, coerente e puntuale effettuata dalla Corte di appello attraverso il riferimento all'abitualità (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLO REGINA nato a BOIANO il 31/03/1967 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 30138/24 MARTELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il morivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa il mancato 'riconoscimento de/la Causa di non punibilità . di cui all'art. 131-bis cod. pen., è preciso in sede di legittimità alla luce della motivazione logica, coerente e puntuale effettuata dalla Corte di appello attraverso il riferimento all'abitualità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata e casellario giudiziale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/