Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5079/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because recidiva rules extend the statute of limitations for evasion to ten years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5079/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mario Bevilacqua's appeal inadmissible regarding the statute of limitations defense. The appellant argued the crime of evasion was time-barred, but the court found this claim infounded due to recidiva provisions. Consequently, the ten-year limitation period from the 2015 offense remained valid as of the 2024 second-instance decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 160, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: When recidiva applies under Art. 99, the interruption of the statute of limitations is increased by two-thirds, extending the limitation period for evasion to ten years from the commission of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations recidiva provisions crime of evasion interruption of limitation Corte di Cassazione criminal appeal inadmissibility ten year period durata dell'espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 160, cod. pen.
(che implica l'aumento di due terzi dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 160 cod.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
comma, richiamato dall'art. 161, secondo comma, cod.
art. 160 cod. pen
(che implica l'aumento di due terzi dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 160 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MARIO nato a TAURIANOVA il 13/12/1972 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Mario OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, tenuto conto che, alla luce della ritenuta recidiva ex art. 99, quarto . comma, richiamato dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. (che implica l'aumento di due terzi dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 160 cod. pen.), il reato di evasione contestato si prescrive in dieci anni dalla sua commissione (il 19 luglio 2015), termine non decorso al momento della decisione di secondo grado (11 luglio 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10