Italian Court dismisses appeal as generic, citing lack of specific evidence for detention and generic complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaints against the Court of Appeal's detailed reasoning. The appellant challenged the integration of a specific criminal offense and the denial of generic mitigating circumstances, but failed to provide concrete evidence regarding detention status or logical errors in the lower court's assessment. Consequently, the court upheld the original judgment, emphasizing that re-litigating already thoroughly addressed issues without new factual confrontation is impermissible under Italian procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 14 comma 5 bis e 5-ter d.lgs 286/1998: Appeals must be specific and avoid generic complaints; re-litigating issues already thoroughly addressed by the lower court without new factual confrontation or effective comparison with the judge's evaluations is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSU BENJAMIN nato il 19/02/1983 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 14 comma 5 bis e 5-ter d.lgs 286/1998, oltre che sulla genericità della dedotta violazione del diritto di partecipare all'udienza, non essendovi prova dello stato di detenzione nel corso delle udienze successive alla prima; ritenuto che le altre questioni sul diniego delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per genericità delle doglianze; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025 ere esten