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Ordinanza — n. 5074/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fadil Younes inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as a repetition of arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, which correctly assessed the lack of justification for the appellant's removal. The second ground was rejected because it concerned the suspension of the sentence, a matter not raised in the appeal and formulated too generically to warrant review.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must present new grounds; repetitive arguments or those not raised in the appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural error repetitive argument suspension of sentence court costs Cassa delle ammende legittimità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADIL YOUNES nato il 09/04/1977 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 30103/24 Fadil OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi, ha valorizzato le modalità del fatto e l'assenza di giustificazione in merito all'allontanamento del ricorrente al fine di escludere la tenuità dell'offesa, genericamente invocata con i motivi di gravame (cfr. pag. 3 motivi di appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - afferente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità, dal momento che il ricorrente non aveva dedotto con l'atto d'appello censure afferenti al trattamento sanzionatorio e che il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione, non indicando elementi idonei a sostenere il richiesto beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso