Cassation appeal dismissed for genericity; lower court adequately reasoned on criminal law elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grievances raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the integration of a criminal offense and the application of non-punishment provisions, arguing against the lower court's findings. The court rejected these arguments because the appellate court had already provided a thorough and logical motivation on all required legal elements, making the new complaints merely repetitive and lacking specific comparison with the original judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic grievances without a specific comparison to the lower court's detailed reasoning are inadmissible, as the substantive evaluation of the facts and law remains non-reviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULKU ARMAND nato il 23/03/1982 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 c.p., oltre che sulla assenza di cause di giustificazione, e sulla abitualità della condotta quale elemento ostativo alla applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che le altre questioni sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono ugualmente inammissibili per genericità delle doglianze; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amm