Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5070/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against indictment dismissal order as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Alessandro Farinella's appeal against the dismissal of charges against Mauro Mattioli inadmissible on procedural grounds. Farinella argued the dismissal order was abnormal and sought a constitutional review of the relevant article, but the court found no merit in these claims. Consequently, the appeal was rejected immediately without a full hearing, and Farinella was ordered to pay legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 410-bis c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The dismissal order issued by the investigating judge following the rejection of the victim's opposition is not subject to cassation appeal due to the absence of structural or functional abnormalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
indictment dismissal cassation appeal procedural inadmissibility investigating judge victim opposition eccezione di incostituzionalità censure di diritto costituzionale ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis c.p.p.
589/22 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il Tribunale in composizione monocratica ha confermato il provvedimento reclamato ex art. 410-bis cod.
Art. 409 c.p.p.
103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod.
Art. 127 c.p.p.
si possa proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod.
Art. 591 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 410-bis cod. proc. pen
589/22 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il Tribunale in composizione monocratica ha confermato il provvedimento reclamato ex art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 323 cod. pen
con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento a carico di Mattioli Mauro più altri per il delitto .di cui all'art. 323 cod. pen.
art. 409 cod. proc. pen
103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024
(Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv.
Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018
pen.») e sulla prospettata incostituzionalità delle norme che precludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari e del conseguente provvedimento di reclamo (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv.
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINELLA ALESSANDRO nato a GENOVA il 30/12/1975 parte offesa nel procedimento c/ MATTIOLI MAURO nato a BONDENO il 28/08/1953 FERGNANI MICHELE nato a FERRARA il 18/08/1956 TAMBURINI PATRIZIA nato a FERRARA il 08/01/1966 MONTRUCCHIO MASSIMO nato a MONCALIERI il 13/12/1972 inoltre: STABELLINI GUALTIERO nato a FERRARA il 12/05/1968 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di FERRARAato-ef udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Alessandro Farinella, parte offesa nell'ambito del procedimento n. 589/22 r.g.n.r., impugna l'ordinanza con cui il Tribunale in composizione monocratica ha confermato il provvedimento reclamato ex art. 410-bis cod. proc. pen. con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento a carico di Mattioli Mauro più altri per il delitto .di cui all'art. 323 cod. pen.

2. Il ricorrente - previa svolta questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen. nella parte in cui impedisce l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di archiviazione - deduce l'abnormità del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari e del Tribunale in sede di reclamo.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. si possa proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei commi 3 e 4 di detta norma; più volte questa Corte si è pronunciata sull'insussistenza dell'abnormità dei provvedimenti emessi in detto contesto onde legittimarne l'impugnazione (in tal senso, cfr. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726 che ha evidenziato come «l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.») e sulla prospettata incostituzionalità delle norme che precludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari e del conseguente provvedimento di reclamo (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932;

Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371);

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am