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Ordinanza — n. 5068/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of issues already resolved by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cirillo Ivano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The lower court had already established the consistency of threats made to a police officer and deemed the officer's lack of intimidation irrelevant given his experience. The court rejected the appeal because it merely repeated these adequately refuted arguments without raising new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces issues already sufficiently refuted by the appellate court, constituting a manifestly unfounded challenge to the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of issues appellate court reasoning manifestly unfounded court costs and fine minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO IVANO nato a REGGIO CALABRIA il 22/02/1988 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cirillo Ivano; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato la consistenza della minaccia e dell'aggressione rivolta all'assistente capo della Polizia Penitenziaria e l'irrilevanza del fatto che costui non si fosse lasciato intimidire alla luce della lunga esperienza lavorativa a contatto con i detenuti; che, invero, manifestamente infondata risulta la parte della censura secondo cui tale evenienza non fosse stata valorizzata dal Tribunale e argomentata solo in sede di gravame, tenuto conto che tale motivazione costituisce precisa risposta ai motivi di appello che, anche su detto aspetto, approntava critiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0