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Ordinanza — n. 5067/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for insufficient reasoning and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5067/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gallo Giuseppe inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and resisting a public official. The appellant argued against the attribution of the drugs found on him and the finding of resistance, but the appellate court had already adequately refuted these claims by highlighting the appellant's conduct during the escape and the quantity of heroin involved. Consequently, the court rejected the grievances as unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are merely repetitive of censure already adequately refuted by the appellate court regarding the factual conduct and the qualitative and quantitative nature of the illicit substance.

Parole chiave

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drug trafficking conviction resisting public official inadmissible appeal repetitive grievances heroin possession procedural costs Corte di Cassazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a FAGNANO CASTELLO il 22/07/1972 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gallo Giuseppe e la memoria della difesa in data 31 dicembre 2024 con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al contestato delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la condotta posta in essere dal ricorrente all'atto del controllo ed il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente del tipo eroina che portava con sé e gettava durante la fuga in auto dal finestrino, motivazione adeguata anche in ragione del contenuto del motivo di gravame quasi esclusivamente teso a negare la paternità dello stupefacente rinvenuto; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura l'integrazione della resistenza a pubblico ufficiale, avendo la Corte territoriale evidenziato le ragioni che avevano portato a ritenere che il ricorrente si fosse avveduto di essere inseguito dalla pattuglia dei Carabinieri che tentava di far uscire di strada, per poi disfarsi dell'involucro - recuperato - contenente sostanza stupefacente del tipo eroina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i