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Ordinanza — n. 5066/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5066/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5066/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOGLIE MARCELLO nato a VERBICARO il 17/12/1982 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 30064/24 LAMOGLIE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la assenza di motivazione circa il dolo necessario ai fini della affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 5066/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 30064/24 LAMOGLIE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la assenza di motivazione circa il dolo necessario ai fini della affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione prova del dolo motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità permesso di promuovere un procedimento penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
30064/24 LAMOGLIE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOGLIE MARCELLO nato a VERBICARO il 17/12/1982 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 30064/24 LAMOGLIE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la assenza di motivazione circa il dolo necessario ai fini della affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0