Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of merit in legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pino Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific procedural violations and non-punishment grounds, but the court found these arguments generic and already refuted by the lower court. Consequently, the decision was upheld because the legal issues raised were insufficient to warrant a review on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the lower court's reasoning, or if the non-punishment exception is excluded by the court's substantive evaluation of the offense's offensiveness.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO ANGELO nato a LAMEZIA TERME il 27/07/1977 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pino Angelo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione dell'art. 385 cod. peni in ragione dell'omessa specificazione del titolo detentivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha chiarito come il ricorrente fosse sottoposto a misura cautelare e che inconferente si rivelasse il riferimento contenuto nel motivo di gravame all'art. 47 0.P., non sussistendo, nel caso esaminato, alcuna autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione in favore del Pino; rilevato che manifestamente infondata e riproduttiva di questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale risulta la critica alla parte della decisione che non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esimente esclusa con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in ragione della non scarsa offensività connessa al consistente lasso di tempo dell'allontanamento e all'assenza di qualsivoglia giustificazione al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il