Ordinanza — n. 5064/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABUSHUNAR NEDAL nato a BAQIA CAMP( ISRAELE) il 01/05/1973 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ngdal Abushunar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. quanto al profilo finalistico dell'azione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rappresentato come la condotta violenta del ricorrente fosse finalizzata ad evitare l'arresto (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 5064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. quanto al profilo finalistico dell'azione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rappresentato come la condotta violenta del ricorrente fosse finalizzata ad evitare l'arresto (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABUSHUNAR NEDAL nato a BAQIA CAMP( ISRAELE) il 01/05/1973 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ngdal Abushunar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. quanto al profilo finalistico dell'azione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rappresentato come la condotta violenta del ricorrente fosse finalizzata ad evitare l'arresto (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/20