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Ordinanza — n. 5062/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming omitted translation of detained defendant violated due process rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5062/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the omission of the defendant's translation and the excessive sentencing. The court found the first ground infounded because the lower court was unaware of the detention status, and the defense had not raised this issue to request a procedural adjournment. Consequently, the appellate court's decision upholding the sentence based on statutory criteria was confirmed without error.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must dismiss an appeal alleging procedural nullity due to omitted translation of a detained defendant when the lower court lacked knowledge of the detention and the defense failed to request a procedural adjournment to obtain special powers.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Omitted Translation Detained Defendant Rights Procedural Nullity Sentencing Criteria Appeal Inadmissibility Due Process Violation adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMA SALVATORE nato a GELA il 13/11/1996 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 29845/24 Alma OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.334 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine all'omessa traduzione dell'imputato detenuto all'udienza preliminare e conseguenti nullità degli atti successivi è manifestamente infondato tenuto conto che, come correttamente rilevato dalla decisione impugnata, il Giudice non era a conoscenza dello stato detentivo, né la difesa ha fatto presente tale evenienza tanto da richiedere un semplice rinvio al solo fine di munirsi di procura speciale per eventuale rito alterativo, evenienza ben diversa da quella che si assume sia stata riferita (ma non dimostrata) e non verbalizzata; ritenuto che manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte territoriale fatto pertinente richiamo ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. determinando la pena in misura prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis