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Ordinanza — n. 5061/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for evasion and excessive penalty due to lack of specificity and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for evasion and the severity of the sentence. The court rejected these arguments because the first ground merely repeated issues already thoroughly addressed by the trial judge, while the second ground lacked specific factual basis and contradicted the statutory minimum penalty applied.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already adequately examined by the court of first instance or if it lacks specific factual grounds to challenge the sentencing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion penalty excess lack of specificity reiteration of arguments procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI ANTONINO nato a MAZZARINO il 28/03/1978 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 29843/24 Iannì OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione, riproduce censura già adeguatamente vagliata con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto accertati tutti gli elementi costitutivi del reato, non avendo rilievo le prospettazioni difensive ai fini dell'integrazione dello stesso (cfr. pagg. 5-6-7); ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'eccessività della pena, risulta del tutto privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la motivazione del giudice di merito, che ha determinato la pena in misura pari al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso