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Ordinanza — n. 5059/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments are repetitive and facts support original penalty for predatory conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments were merely repetitive of issues already thoroughly addressed by the Court of Appeal. The lower court had found the appellant guilty of attempted peculation driven by a predatory intent against vulnerable subjects, justifying a minimal sentence above the statutory minimum despite the appellant's claims of leniency. Consequently, the court rejected the request for annulment and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds cited are merely repetitive of issues already adequately refuted by the Court of Appeal, which has established facts demonstrating the defendant's predatory intent and the congruity of the imposed penalty.

Parole chiave

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attempted peculation predatory conduct vulnerable subjects inadmissible appeal repetitive arguments penalty congruity statutory minimum risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCACCI MANUELA nato a COLLE DI VAL D'ELSA il 13/01/1964 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Boccacci Manuela e la memoria in data 24 dicembre 2024 da parte della difesa che insiste per l'annullamento della decisione impugnata OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine alle ipotesi di tentato peculato ricomprese nei capi D) ed H) sono riproduttive di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da pag. 20 a pag.

24) che ha messo in evidenza i plurimi elementi che deponevano per la finalità predatoria della ricorrente che, realizzata condotta sovrapponibile a quelle precedenti ai danni dei soggetti in situazioni di estrema vulnerabilità la cui tutela avrebbe dovuto curare, qualora non avesse inteso tenere per sé la somma svincolata, non avrebbe avuto la necessità di falsificare i provvedimenti di autorizzazione del giudice tutelare; rilevato che analogo limite incontrano il terzo e quarto motivo in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo anche con riferimento ai reati satellite, ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche avendo la Corte di appello nel dettaglio evidenziato le ragioni della congruità della pena con preciso riferimento agi requisiti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., che facevano ritenere mínimali gli aumenti sulla pena base individuata appena al di sopra del minimo edittale, e all'inconferenza degli elementi positivi addotti, ritenuti recessivi rispetto a quelli che deponevano in senso contrario al riconoscimento delle attenuanti generiche come, per esempio, la pervicacia con cui, contrariamente a quanto evidenziato, aveva continuato nella condotta predatoria delle risorse economiche sottratte a soggetti estremamente fragili e non in grado di avvedersi di quanto loro occorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec