Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding lack of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano Mazzocca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mazzocca argued that the lower court failed to grant general mitigating circumstances, claiming the sentence was insufficiently lenient. The court rejected this as a generic and baseless argument, noting the appellate court correctly found the punishment adequate given the absence of positive mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming a lack of motivation regarding general mitigating circumstances is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, as the lower court may have correctly assessed the adequacy of the sentence without further reduction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCA SEBASTIANO nato a CATANIA il 15/11/1994 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U-1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mazzocca Sebastiano e le conclusioni della difesa trasmesse il 7 gennaio OSSERVA • Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione .in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato tenuto conto che, a fronte di un motivo di appello che richiedeva la concessione di tali circostanze attenuanti sul presupposto della necessità di rendere adeguata la pena complessivamente irrogata, la Corte di merito ha fornito corretta ed esaustiva risposta proprio confutando la necessità di una riduzione ulteriore della pena rilevando come, in assenza di elementi positivamente apprezzabili, il trattamento sanzionatorio si rivelasse adeguato alla gravità dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna deIl,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2025