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Ordinanza — n. 5054/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as all grounds were adequately refuted by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Piacenti Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability, aggravating circumstances, recidivism, and mitigating factors. The court determined that all arguments regarding procedural flaws and legal violations were merely reproductions of censure already adequately refuted by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of censure already adequately refuted by the court of first instance in the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproduction of censure adequately refuted arguments court of cassazione procedural dismissal recidiva nell'infrazione altri reati traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTI ROSARIO nato a CATANIA il 22/06/1965 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Piacenti Rosario e la memoria in data 23 dicembre 2024 con cui l'avvocato Giorgio Terranova insiste nell'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione e violazione di legge (il solo quarto motivo) in merito alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110, 337, 339, 61, n. 2 (capo A) e 110, 378 (capo B) cod. pen., anche con riferimento alle ritenute aggravanti, alla recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da 4 a 8) che ha dato conto delle modalità attraverso cui i pubblici ufficiali vennero accerchiati da quindici o venti persone e sotto minaccia palesatasi attraverso tale condotta veniva impedito loro di identificare uno dei tifosi che aveva con sé un fumogeno (primo, secondo e parte del terzo motivo); corretta risulta, altresì, la parte della decisione che ha dato conto delle ragioni a sostegno dell'aggravante della connessione teleologica, resa evidente dalla condotta finalizzata ad impedire l'identificazione del soggetto che deteneva il fumogeno (parte terzo motivo); egualmente adeguata si rivela la parte della decisione che ha ritenuto sussistente la contestata recidiva in ragione delle due precedenti condanne significative della aumentata pericolosità - che si traeva dalla commissione di ulteriori più gravi reati anche successivamente realizzati - ed escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi da valorizzare (quarto motivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci