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Ordinanza — n. 5053/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Scuderi Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding recidivism, but the court found the argument too generic and merely apodictic without identifying specific elements. Consequently, the territorial court's logical and coherent application of the law was upheld, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging a defect in the application of recidivism is inadmissible if it consists solely of generic assertions without pinpointing the specific elements that should have led the judge to exclude the aggravating circumstance.

Parole chiave

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recidivism application generic appeal argument inadmissible appeal defect in reasoning Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
29731/24 SCUDERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
29731/24 SCUDERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI MASSIMO nato a CATANIA il 05/03/1991 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 29731/24 SCUDERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto, avente a oggetto vizio di motivazione circa l'applicazione della recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad escludere tale aggravante; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10