Italian Court dismisses appeal as generic complaints on sentencing lack specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing was excessive and failed to consider generic mitigating circumstances, but the court rejected these claims. The court ruled that the appellant's arguments were merely generic assertions without specific elements to justify a different judicial decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding sentencing excess or the non-consideration of generic mitigating circumstances are inadmissible if they fail to identify specific elements that would have induced the judge to adopt a different ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIACONU VASILE nato il 16/12/1991 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 29725/24 DIACONU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi aventi a oggetto vizi di motivazione e violazione di legge circa l'affermazione di penale responsabilità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esulano dalla valutazione di legittimità perché sono totalmente generici, là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1