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Ordinanza — n. 5050/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on resistance to public official due to clear evidence of fleeing police without license.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5050/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Vincenzo Mossucca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his conduct during a police encounter, but the court found his claim manifestly unfounded. The court determined that the lower court correctly analyzed available data proving Mossucca fled a Carabinieri patrol without a license, endangering public safety and military personnel.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law is manifestly unfounded and seeks an alternative reading of evidence already correctly analyzed by the court of first instance regarding the elements constituting the crime of resistance to a public official.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official inadmissible appeal fleeing police patrol driving without license manifestly unfounded claim guida nonostante revoca della patente persecuzione determinante per la fuga delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSSUCCA PASQUALE VINCENZO nato a MELFI il 26/02/1971 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mossucca Pasquale Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi necessari ai fini della integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è manifestamente infondato e teso ad una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di merito ha dimostrato di aver correttamente effettuato attraverso l'analisi dei dati processuali a disposizione che mettevano in evidenza la condotta del ricorrente che, intimato di fermarsi da una pattuglia dei Carabinieri con colori di istituto, alla guida dell'autovettura sulla quale viaggiava, privo di patente e assicurazione, decideva di aggirare l'auto delle forze di polizia ed intraprendeva una fuga per il centro cittadino mettendo a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada e degli stessi militari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/