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Ordinanza — n. 5047/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion liability, citing insufficient evidence and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Colucci's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for vices in the lower court's reasoning regarding his tax evasion liability, but the court found these claims unfounded and repetitive of arguments already successfully rebutted by the Court of Appeal. Consequently, the decision upheld the finding of evasion based on the police's repeated, unanswered attempts to enter the premises.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the alleged vices of reasoning are manifestly unfounded and repetitive of censure already adequately refuted by the court of appeal, which has sufficiently dispelled all doubts regarding the established facts.

Parole chiave

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tax evasion liability inadmissible appeal vices of reasoning repetitive censure procedural dismissal evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI VINCENZO nato a FOGGIA il 16/09/1999 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colucci Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e .riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione ha dato atto dell'intervento della polizia giudiziaria che azionava il campanello (il cui suono si percepiva dall'esterno) e bussava ripetutamente alla porta senza ricevere alcuna risposta nonostante i verbalizzanti avessero atteso sul posto per un adeguato lasso di tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/