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Ordinanza — n. 4987/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address sentencing mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Riccardo Saccotelli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lack of generic mitigating circumstances and the sentencing degree, but the court noted he failed to engage with the lower court's reasoning regarding equivalent circumstances to recidivism. Consequently, the appeal was rejected as unfounded because it omitted a necessary confrontation with the first-instance judgment's specific motivations.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it omits to confront itself with the motivation of the judges of the merits regarding contested sentencing factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal omission of confrontation sentencing mitigation generic mitigating circumstances recidivism equivalence court costs award Cassation procedure eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOTELLI RICCARDO nato a CERIGNOLA il 21/11/1983 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Saccotelli, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la gradazione della pena è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata riconoscono le concesse circostanze equivalenti alla contestata recidiva; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11- Così deciso in Roma, il dicembre