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Ordinanza — n. 4986/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Manni's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's credibility assessment of a witness regarding vehicle identification data alteration. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated those already dismissed at the second instance without providing a substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of second instance, failing to perform the function of a specific and argumentative critique against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique second instance review court costs and fine azione di convalida del sequestro sequestro di mezzi di prova procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNI MARCO nato a CATANIA il 25/03/1955 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Manni, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte d'appello a pag. 5 della sentenza impugnata ha congruamente indicato le ragioni in forza delle quali non vi è motivo di dubitare della credibilità della teste Manni Gioia Immacolata e che il racconto,come ricostruito/è apparso improntato alla massima genuinità e buona fede, e che la stessa non aveva alcuna competenza tecnica per procedere all'alterazione dei dati identificativi del veicolo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consiglie .ensore La President