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Ordinanza — n. 4985/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Maurizio Miano's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. Miano argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for rejecting these factors, while the opposing party contended the decision was legally sound. The court ruled that such appeals are prohibited in this context because the existence of mitigating circumstances is a factual judgment not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The existence of generic mitigating circumstances is a matter of fact subject to the trial court's discretion, making such decisions non-reviewable in cassation unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation inadmissibility factual judgment review Italian criminal procedure judicial discretion prova insufficiente dell'aggravamento clinico ricorso all'autorità di vigilanza perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549
248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO MAURIZIO nato a AUGUSTA il 18/09/1975 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maurizio Miano, ritenuto che il motivo di ricorso con il quale contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, 41e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); peraltro, il motivo di appello in punto di concessione delle attenuanti generiche è del tutto generico a fronte del principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale •( conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte) la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419;

Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,