Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual mischaracterization claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore De Pasquale inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding criminal liability was flawed, but the court found this claim too general. The court ruled that the appeal failed to identify specific procedural errors or distinct factual mischaracterizations required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal challenging the correctness of the reasoning is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without pinpointing specific, decisive mischaracterizations of procedural emergencies.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 21/07/1964 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore De Pasquale, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve apprezzarsi per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata che a pag. 5 della sentenza impugnata indica una pluralità di elementi probatori a sostegno della penale responsabilità per il concorso nel reato contestato aventi carattere convergente ed individualizzante; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consi -s tensore La Presi