Italian Supreme Court dismisses appeal claiming theft misclassified as robbery and rejects repetitive injury liability arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Angelina Marotta inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court rejected the claim that a theft was incorrectly classified as robbery, noting the appellant failed to address the logical arguments regarding the loss of control over the property. Furthermore, the court dismissed the challenge regarding liability for injuries, ruling that the arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level without substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it omits to confront the correct legal arguments presented by the lower court or if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected, failing to perform the critical function required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA ANGELINA nata a MILANO il 05/10/1965 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelina Marotta, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria anziché nella fattispecie di furto è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con i corretti argomenti logici e giuridici espressi dalla Corte d'appello nella parte motiva della sentenza impugnata; invero in relazione alla fattispecie di rapina impropria il delitto è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di lesioni è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, i giudici del merito hanno chiarito che non si era trattato di un semplice divincolarsi ma vi era stato un colpo alla mano della persona offesa, e come chiarito a pag. 4 le lesioni non sono state involontarie o accidentali ma coscienti e volontarie; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore La Pre