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Ordinanza — n. 4979/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding exclusion of punishability for minor theft and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4979/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Renato Verzulli's appeal inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's refusal to apply the exclusion of punishability for minor theft and generic mitigating circumstances. Verzulli argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court correctly noted that this exclusion cannot apply when an individual commits multiple crimes of the same nature, even if each is minor in isolation. Furthermore, the court ruled that arguments contesting the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in a legality review proceeding, as the lower court's reasoning was sufficient and free from evident illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: The exclusion of punishability for particular minor facts cannot be applied when the accused has committed multiple crimes of the same nature, and appeals regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in legality proceedings if the lower court's reasoning is sufficient.

Parole chiave

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exclusion of punishability particular minor facts generic mitigating circumstances multiple crimes same nature legality review proceedings inadmissible appeal ratio punendi ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131 bis c.p
art. 131-bis cod. pen
sulla base di plurimi precedenti per il reato di furto, considerato il principio di diritto secondo cui "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017
(Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017 Ud., (dep.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERZULLI RENATO nato a PESCARA il 17/05/1955 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Renato Verzulli, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e reiterativo; invero la Corte d'appello ha correttamente escluso l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. sulla base di plurimi precedenti per il reato di furto, considerato il principio di diritto secondo cui "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017 Ud., (dep. 11/01/2018) Rv. 271863 - 01)". peraltro il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore La