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Ordinanza — n. 4975/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pierino Corazza inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the appellate court's decision on four grounds, including alleged violations of law and errors in fact-finding regarding criminal responsibility. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, generic, or merely complaints without specific legal basis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, lack specificity, or fail to establish a clear correlation between the contested decision and the arguments presented.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal responsibility double conformity principle motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen." è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORAZZA PIERINO nato a COMUNANZA il 15/02/1970 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pierino Corazza, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla nullità della sentenza impugnata è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto in forza del quale ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta "l'omessa considerazione in ragione all'applicazione dell'art. 133 cod. pen." è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso - nulla di decisivo aggiungendo la memoria difensiva del 26/11/2024 - deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore